Domanda di: Dr. Romeo Colombo | Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2026 Valutazione: 4.5/5
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Se un acquirente non paga, è necessario agire tempestivamente inviando solleciti formali (e-mail, pec, raccomandata A/R) per mettere in mora il debitore, concedendo un ultimo termine per il pagamento. In assenza di riscontro, si può procedere per via legale tramite un decreto ingiuntivo o, nel caso di vendite online (es. eBay), annullare l'ordine per mancato pagamento dopo 4 giorni.
Dunque, se l'acquirente non rispetta l'obbligo di pagamento dilazionato e il suo inadempimento non è irrilevante, dovrà restituire l'immobile al venditore; questi, dal proprio canto, dovrà rendere le rate già incassate, fermo restando il diritto a chiedere il risarcimento dei danni.
Una delle prime azioni legali che puoi intraprendere è inviare una diffida. La diffida è una comunicazione formale in cui si richiede il pagamento entro un termine specifico, solitamente 15 giorni. Se il cliente non risponde alla diffida, puoi procedere con un decreto ingiuntivo.
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE IN ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO. In caso di mancato pagamento dello stipendio, il lavoratore, invece di agire giudizialmente, può rivolgersi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, tramite un'apposita richiesta di avvio della procedura di conciliazione.
I termini di pagamento sono inclusi nei contratti e nelle fatture per stabilire quando si prevede che l'acquirente pagherà l'acquisto. In base ai "Termini di pagamento a 30 giorni", l'acquirente deve pagare il venditore entro 30 giorni dalla data della fattura.