Domanda di: Dr. Vania Caruso | Ultimo aggiornamento: 16 dicembre 2023 Valutazione: 4.4/5
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La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti e legge la formula: «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente (2), e agli uomini, giurate di dire la verità, ...
Il giudice istruttore interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi (1). È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni (2).
Il testimone è chiamato, una volta avanti al giudice, a recitare la formula di presa conoscenza della responsabilità che assume e del suo impegno a dire quanto a sua conoscenza.
Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. 2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.