Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, dovrebbe fornire all'interessato, prima di tale ulteriore trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie.
Quando deve essere fornita all interessato l'informativa privacy ex art 13 del regolamento?
Lgs 196/2003 stabilisce che l'informativa deve essere fornita al momento del primo contatto utile, successivo all'invio del curriculum (quindi ad esempio in caso di convocazione).
Quali sono i tre obblighi che si applicano ai responsabili del trattamento ai sensi del GDPR?
Anzitutto, ha l'onere di tenere un registro delle attività di trattamento. In secondo luogo, egli ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei dati, adottando tutte le misure di sicurezza adeguate al rischio (art. 32 GDPR). Inoltre, il responsabile ha l'obbligo di avvisare, assistere e consigliare il titolare.
Il GDPR prevede, infatti, che il Titolare e il Responsabile del trattamento mettano in atto misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, basandosi sulla sua valutazione.
Quando i dati non sono raccolti presso l interessato?
Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato (articolo 14 del Regolamento), l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (non della registrazione) dei dati (a terzi o all'interessato) ( ...