Domanda di: Ing. Genziana Pellegrini | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.6/5
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In caso di fallimento l'imprenditore rischia di essere indagato per bancarotta o gli altri reati fallimentari previsti dagli articoli da 216 a 236 del RD 16 marzo 1942 n. 267. Il reato più grave è quello di bancarotta. In linea generale la bancarotta può essere propria o impropria .
Da un punto di vista patrimoniale, il fallimento, dichiarato dal Tribunale, porta allo “spossessamento” dei beni del fallito, ad eccezione dei beni strettamente personali. I beni vengono dunque amministrati e gestiti dal curatore fallimentare che provvederà a soddisfare i creditori dell'impresa.
Il fallito personalmente, sino alla chiusura del fallimento, non può svolgere le seguenti attività: tutore (art. 350 c.c.), curatore dell'emancipato e dell'inabilitato (artt. 393 e 424 c.c.), amministratore e sindaco di società per azioni (artt. 2382, 2399 c.c.), arbitro (art.
Come affermato anche dalla Corte di Cassazione [3], il fallito può persino avviare una nuova impresa commerciale (anche in forma societaria), autonoma e distinta da quella fallita e compiere tutti gli atti necessari alla sua gestione e amministrazione (come aprire conti correnti e stipulare contratti), purché per far ...
15 ultimo comma il requisito del cosiddetto “minimo indebitamento”, costituito dalla soglia minima di € 30.000 per i debiti scaduti e non pagati dall'impresa insolvente; al di sotto di tale importo il Giudice fallimentare non può dichiarare il fallimento.