Nel caso del criterio del prezzo più basso, le procedure di calcolo della soglia di anomalia restano sempre le stesse, ma è stato indicato che l'esclusione automatica possa applicarsi, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
L'offerta è considerata anomala quando è sospetta di scarsa affidabilità e attendibilità circa la non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, giacché, in base alle necessità individuate nei documenti di gara, non sembra assicurare all'operatore economico un adeguato profitto.
Quando un'offerta appaia anormalmente bassa gli operatori economici che l'hanno proposta?
Gli operatori economici sono tenuti a fornire, su indicazione della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte quando queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità, realizzabilità dell'offerta.
Un'offerta si intende anomala o anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando quando suscita il sospetto della scarsa serietà della stessa e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare un adeguato profitto all'operatore economico ...
Ciò è in linea con la previsione dell'art. 69, par. 3, Direttiva 2014/24/Ue, a tenore della quale, nell'ambito della valutazione dell'anomalia, «L'amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l'offerente.