"Ad opponendum" è una locuzione latina che significa "al fine di opporsi", "per opporsi", ed è usata in ambito giuridico per indicare un intervento o un'azione finalizzata a contrastare una domanda, una pretesa o un provvedimento, a differenza di "ad adiuvandum" (per aiutare). Si trova comunemente in contesti come l'intervento nel processo amministrativo (per opporsi all'annullamento di un atto) o negli avvisi pubblicati (come l'avviso ad opponendum per creditori di opere pubbliche).
L'avviso ad opponendum: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'avviso ad opponendum è un atto formale pubblicato al termine di lavori pubblici, finalizzato a consentire ai creditori di presentare le loro pretese entro un termine stabilito.
L'avviso ad opponendum, nel diritto pubblico italiano, è la comunicazione data dal committente di un'opera pubblica al termine dei lavori onde permettere a eventuali creditori dell'appaltatore di rivendicare diritti loro spettanti entro un termine stabilito.
L'intervento si dice litisconsortile o adesivo autonomo quando il terzo fa valere un diritto autonomo, ma in realtà assume una posizione uguale o parallela a quella di una delle parti. L'intervento si dice adesivo dipendente o semplice quando il terzo sostiene le ragioni di una parte, es sub-locazione.
Quali sono i tipi di intervento nel processo amministrativo?
L'art. 28, commi 1 e 2, del codice del processo amministrativo disciplina l'intervento distinguendo quello del contraddittore necessario pretermesso e quello delle altre pari che via abbiano interesse (sia ad opponendum che ad adiuvandum rispetto al ricorso di primo grado).