Cosa significa l'obbligo di buona fede nelle trattative?
Domanda di: Eustachio Sala | Ultimo aggiornamento: 27 aprile 2026 Valutazione: 4.6/5
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L'obbligo di buona fede nelle trattative (art. 1337 c.c.) impone alle parti di comportarsi con lealtà, correttezza e trasparenza durante le negoziazioni, agendo in modo da tutelare gli interessi della controparte e la libertà negoziale. Viola tale dovere chi agisce con dolo, negligenza o omette informazioni essenziali, rischiando la responsabilità precontrattuale e il risarcimento danni.
l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale (Cass. 15 febbraio 2007, n. 3462). il principio deve essere inteso come una specificazione degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” imposti dall'art.
164 Nuovo è pure l'art. 190 che impone alle parti, nelle trattative e nella formazione del contratto, l'obbligo di un comportamento di buona fede. Questo obbligo difficilmente si ricavava dal diritto vigente, nonostante che il principio di buona fede dominasse l'esecuzione dei contratti.
Secondo Cassazione 9651/2016 "In senso soggettivo, per “buona fede” si intende lo stato di ignoranza o l'erronea conoscenza circa una data situazione giuridica o di fatto; per contro, per “mala fede” si intende la scienza, la consapevolezza, l'esatta conoscenza, di un fatto o di una data situazione giuridica.
La parte è tenuta secondo buona fede ad esercitare i suoi poteri discrezionali in modo da salvaguardare l'utilità della controparte, compatibilmente con il proprio interesse o con l'interesse per il quale il potere è stato conferito.