Domanda di: Audenico De luca | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.3/5
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con la messa in mora, una volta scaduto il termine relativo all'adempimento, il creditore avrà il diritto di ricorrere alle vie legali; con la diffida, una volta scaduti i termini fissati, si avrà invece il diritto di sciogliere il contratto, condizione che dovrà essere indicata nella lettera di diffida.
la fissazione di un termine entro il quale adempiere il termine classico è quello di 15 giorni ma l'urgenza della soluzione del problema contestato può rendere necessario un termine inferiore.
Dalla mora derivano una serie di conseguenze sfavorevoli al creditore: egli deve risarcire i danni da essa causati, sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta, sopportare il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore; inoltre, non gli sono ...
Tramite la diffida, il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine congruo non inferiore a 15 giorni. Trascorso il termine, senza che sia pervenuto l'adempimento, il contratto da cui sorge il diritto di credito, che in questo caso è una fattura, è risoluto di diritto.
non c'è bisogno di un avvocato: la contestazione può avvenire per iscritto anche con una propria comunicazione purché arrivi anch'essa con una raccomandata a.r. o una pec; la mancata risposta non costituisce una tacita ammissione del debito.