Domanda di: Ing. Vinicio Rossi | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.4/5
(12 voti)
Il decesso del procuratore costituito in giudizio comporta l'interruzione del processo e la nullità degli atti successivi compiuti fino alla sentenza. Nel sistema giudiziario italiano, i processi vanno per le lunghe e possono durare più della vita delle parti in causa.
Nel caso di morte del procuratore costituito, il processo si interrompe automaticamente dal giorno dell'evento, senza che sia necessaria la dichiarazione della parte interessata; sicché tutti gli atti compiuti successivamente, in spregio alla interruzione (che opera di diritto), sono affetti da nullità.
Dichiarata dal procuratore la morte della parte costituita, si determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, con conseguente nullità degli atti compiuti prima che sia stata dichiarata l'interruzione del processo.
(2) Anche a seguito della morte o della perdita della capacità processuale della parte il procuratore può continuare a compiere le attività processuali e a ricevere le notificazioni. Infatti, se egli non dichiara o notifica l'evento interruttivo, il processo prosegue nei confronti delle parti originarie.
contattare Cassa forense, tramite il call center o i delegati territoriali per poter procedere sia alla verifica della posizione contributiva dell'avvocato deceduto, che, ove occorra, va sanata sotto i profili della regolarità dichiarativa e contributiva, sia all'adozione di ogni iniziativa a tutela della posizione dei ...