Domanda di: Dr. Marvin Moretti | Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2023 Valutazione: 4.8/5
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12 del RD 267/42 stabilisce che, se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se gli stessi abbiano accettato con beneficio d'inventario. Se vi sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti dell'erede designato come rappresentante.
In caso di fallimento l'imprenditore rischia di essere indagato per bancarotta o gli altri reati fallimentari previsti dagli articoli da 216 a 236 del RD 16 marzo 1942 n. 267. Il reato più grave è quello di bancarotta. In linea generale la bancarotta può essere propria o impropria .
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16132, depositata ieri, ha stabilito che qualora un soggetto fallito ritenga di aver subito danni dall'attività del curatore, lo stesso può agire, una volta tornato in bonis, solo mediante tutela risarcitoria.
L'imprenditore perde la disponibilità e l'amministrazione di tutti i diritti di propria titolarità: si parla a questo proposito di spossessamento. Lo spossessamento si riferisce anche ai beni acquisiti nel corso della procedura fallimentare. Non vengono acquisiti al procedimento i beni di natura strettamente personale.
Il fallito personalmente, sino alla chiusura del fallimento, non può svolgere le seguenti attività: tutore (art. 350 c.c.), curatore dell'emancipato e dell'inabilitato (artt. 393 e 424 c.c.), amministratore e sindaco di società per azioni (artt. 2382, 2399 c.c.), arbitro (art.