La mancata o l'infedele segnalazione del conto estero nel Quadro RW è punita con la sanzione dal 3% al 15% dell'ammontare non dichiarato, anche in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Sanzione fissa di 250,00 euro in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario; Sanzione variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi non Black List; Sanzione variabile dal 6% al 30% di quanto non dichiarato è detenuto in Paesi Black List.
Il conto corrente non va dichiarato nel caso abbia valore non superiore ai 15.000 euro. Resta l'obbligo però di compilare il quadro Rw ai fini del calcolo Ivafe se il capitale depositato in media supera i 5.000 euro.
Possiamo dire che avere un conto corrente estero garantisce la normale operatività bancaria come se si andasse in un normale istituto italiano, con in più un maggior grado di tutela e riservatezza. Grado ovviamente a seconda delle giurisdizioni ove si decide di aprire il conto corrente estero medesimo.
Quando scatta l'obbligo di monitoraggio per capitali detenuti all'estero?
Tuttavia, il monitoraggio fiscale non sussiste per i depositi e per i conti correnti bancari all'estero il cui valore massimo complessivo non superi i 15.000 € nell'anno solare. Rimane, comunque, l'obbligo di compilare il quadro RW quando sia da versare l'IVAFE (ovvero con giacenza media superiore a 5.000 €.