Domanda di: Jacopo Longo | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 5/5
(9 voti)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36886 depositata lo scorso 26 novembre 2021, afferma a chiare lettere che in caso di ritenute fiscali non operate e non versate, l'unica sanzione applicabile è quella del 20% della trattenuta non operata, non potendosi applicare anche la sanzione da omesso versamento.
Ovviamente, condizione essenziale del meccanismo alla base della ritenuta d'acconto è il versamento all'Erario della somma trattenuta. In mancanza, infatti, scatterebbe l'evasione fiscale.
Sono esclusi dall'applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a 25,82 euro (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi a oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività ...
Cosa succede se il sostituto d'imposta non versa la ritenuta?
Se il sostituto d'imposta non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte, va incontro a diverse sanzioni amministrative: 20% dell'ammontare non trattenuto in caso di versamento parziale. 30% dell'importo non versato in caso di mancato versamento delle ritenute.
La ritenuta d'acconto non è altro che un anticipo sulle tasse che il cliente versa al posto tuo. Il cliente ha infatti il ruolo di “sostituto d'imposta”, ovvero si sostituisce a te nel pagamento dell'IRPEF: trattiene una percentuale sul compenso che ti deve e versa l'importo allo Stato per tuo conto.