Domanda di: Audenico Sala | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 4.4/5
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Atto normativo: atto giuridico, cioè espressione di una volontà giuridica da parte di determinati soggetti, secondo determinati procedimenti, contenente disposizioni (cioè enunciati linguistici) che interpretate e inserite in un determinato ordinamento giuridico possono dare vita a norme.
Un atto avente forza di legge, nel diritto, è un atto normativo, emanato dal governo, al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la stessa forza della legge ordinaria, collocandolo allo stesso rango nella gerarchia delle fonti del diritto. Tali atti sono solitamente denominati decreti o ordinanze.
Su sito del Parlamento italiano, gestito in collaborazione con la Camera dei deputati, sono disponibili i testi degli atti normativi di rango primario (leggi, decreti-legge e decreti legislativi) a partire dal 1996.
La Costituzione italiana contempla due atti normativi del Governo aventi forza di legge ordinaria: il decreto-legge e il decreto legislativo. Il decreto-legge (d.l.) è disciplinato dall'art. 77 della Costituzione.
Mentre la legge è un atto, la norma è la conseguenza di questo. La legge è una delle fonti del diritto, la norma è diritto. La norma è un comando che si ricava dall'interpretazione delle fonti del diritto. Le norme sono solitamente desumibili da una formulazione linguistica scritta (costituzione, legge, regolamento...)