Comparire in giudizio significa presentarsi fisicamente, personalmente o tramite un avvocato difensore, davanti a un giudice nel luogo e nel tempo stabiliti per un processo. Questo atto conferma la partecipazione formale alla causa (costituzione) per difendersi o far valere i propri diritti, evitando la contumacia.
Chi viene citato in giudizio viene detto, nella terminologia tecnica “convenuto”; questi può accogliere l'invito a costituirsi in causa, e quindi a difendersi, oppure fare finta di niente e restare “contumace”.
L'atto di citazione serve non soltanto a convocare ritualmente in giudizio la controparte (vocatio in ius), ma anche a chiedere al giudice di affermare il proprio diritto, e bisogna spiegare i motivi per cui si ritiene che esso sia stato violato (editio actionis).
Si tratta del momento e luogo in cui per la prima volta le parti ed il giudice si incontrano. L'attuale formulazione dell'art. 183 del c.p.c. prevede che alla prima udienza la causa venga anche trattata, ma la comparizione in senso stretto è la presenza di fatto delle parti all'udienza.
Il decreto di citazione diretta a giudizio è uno strumento processuale che consente al pubblico ministero di portare un imputato a processo senza udienza preliminare. Se da un lato questo riduce i tempi della giustizia, dall'altro può limitare le garanzie difensive.