Il regime Iva per cassa (c.d. “cash accounting”), introdotto dall'articolo 32-bis del Dl 83/2012, consente all'imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell'imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, dal momento di effettuazione dell'operazione a quello dell'incasso.
Quanto si supera il fatturato annuale: se durante l'anno si superano i 2 milioni di euro, si esce in automatico dal regime IVA per cassa. Il cash accounting non potrà più essere applicato a partire dal mese successivo a quello in cui si supera la soglia del fatturato previsto.
Il cessionario dell'operazione, infatti, non riceve effetti derivanti dall'esercizio di questo regime Iva da parte del cedente. Questo significa che il cessionario che ha ricevuto fattura con l'indicazione “Iva per cassa” ha la possibilità di detrarsi l'Iva dal momento di effettuazione dell'acquisto, ex art.
Il superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d'affari comporta la cessazione automatica del regime dell'Iva per cassa a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato.
Si definisce 'IVA in sospensione' l'IVA che diviene esigibile non alla consegna del bene ma al pagamento della fattura. Usufruiscono di questa sospensione le operazioni attive verso Stato, Organi dello Stato, Enti pubblici territoriali e Camere di Commercio.