Domanda di: Ing. Vitalba Martinelli | Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026 Valutazione: 4.5/5
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Il muro di cinta in un condominio è considerato comune (ai sensi dell'art. 1117 c.c.) solo se delimita l'intero edificio o sorge su suolo condominiale, svolgendo una funzione di recinzione a servizio di tutti i condòmini. Se il muro delimita esclusivamente un giardino o proprietà privata, la proprietà è esclusiva e le spese sono a carico del singolo proprietario.
Solitamente, è di proprietà condivisa tra i proprietari dei terreni confinanti, a meno che non ci siano accordi diversi o disposizioni legali specifiche. Il muro di cinta, invece, è una struttura eretta per delimitare e recintare una proprietà al fine di garantire privacy e sicurezza.
Di conseguenza, hanno affermato i giudici, un muro che non è portante può comunque avere natura condominiale se delimita il fabbricato condominiale o se protegge l'immobile dagli agenti atmosferici o dal pericolo di smottamento a valle dei terreni o dei manufatti sovrastanti.
Se la recinzione delimita anche una proprietà esclusiva, la spesa va ripartita per metà fra tutti i condomini, restando l'altra metà a carico del singolo (che in quanto condomino deve però contribuire anche all'altro 50%).
Quali opere si possono realizzare senza il consenso condominiale?
Si possono realizzare senza consenso condominiale lavori di manutenzione ordinaria interna (es. tinteggiatura, rifacimento pavimenti) e opere interne di miglioramento che non alterino stabilità, decoro architettonico o destinazione d'uso, purché si dia comunicazione all'amministratore; per lavori sulle parti comuni, sono esclusi solo quelli urgenti e di salvaguardia, che l'amministratore può autorizzare autonomamente, ma deve poi riferire all'assemblea.