Domanda di: Monia Carbone | Ultimo aggiornamento: 19 novembre 2023 Valutazione: 4.6/5
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– 1. Nel diritto processuale penale, situazione di un imputato che, essendo stato citato in giudizio, si astiene dal comparire al dibattimento; nel diritto processuale civile, situazione della parte che si astiene da ogni attività processuale in un processo da essa iniziato o contro di essa promosso.
se la persona si è volontariamente sottratta alla giustizia impedendo alle autorità di informarlo sullo svolgimento del processo. Nessuna riapertura del processo è perciò garantita all'imputato in fuga. Quando risulti impossibile rintracciare un imputato, quest'ultimo può essere giudicato e condannato in contumacia.
La "condanna in contumacia" si riferisce alla condanna di una persona che è stata giudicata colpevole di un crimine, ma che non è presente in tribunale per ricevere la sua condanna. Di solito, questo accade quando la persona è fuggita o si è nascosta per evitare di essere arrestata e processata.
La contumacia, nel diritto e specialmente nel diritto processuale penale e civile, indica la condizione di chi, pur avendo l'obbligo di costituirsi dinanzi al giudice che esamina un processo che lo riguardi, omette di farlo. La locuzione latina corrispondente, tuttora utilizzata, è absente reo (assente il reo).
Poiché la contumacia di una parte non impedisce il regolare svolgimento del processo, né comporta un automatico accoglimento delle istanze della parte costituita, sull'attore rimasto in giudizio continua a gravare l'onere della prova. La dichiarazione di contumacia è efficace nella sola fase nella quale è pronunciata.