❖ i diritti indisponibili (es. quelli derivanti dallo status personale, i diritti della persona): se il titolare non può disporne non può neanche perderli per mancato esercizio; ❖ i diritti indicati dalla legge come imprescrittibili (es. diritto di proprietà ex art.
L'ipoteca (artt. 2808 e seguenti codice civile) è un diritto reale di garanzia, sostanziale, attraverso il quale il creditore può esercitare nei confronti del debitore un diritto appunto, senza che occorra la cooperazione del debitore.
Il diritto di proprietà è tradizionalmente considerato perpetuo, nel senso che non prevede una durata limitata nel tempo. Tale diritto si distingue dagli altri diritti reali proprio perché è caratterizzato da un'assenza di limitazioni, sia nel contenuto sia nella durata; elasticità.
Le quattro principali fonti del diritto italiano, seguendo la gerarchia, sono: la Costituzione e leggi costituzionali, le leggi ordinarie dello Stato (e atti aventi forza di legge), le leggi regionali, e infine i regolamenti, con gli usi e le consuetudini a chiudere la piramide. A questi si aggiungono le fonti europee e internazionali, che occupano una posizione preminente.