Domanda di: Sig. Michael Mariani | Ultimo aggiornamento: 16 agosto 2026 Valutazione: 4.3/5
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È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente testo unico.
Quali sono i lavori che le donne non possono fare?
È vietato adibire le lavoratrici al trasporto sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
"Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto.
Con il Codice rosso sono state aumentate le pene per i reati più frequenti contro le vittime di genere femminile come maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale, con l'introduzione per quest'ultima di un'aggravante quando gli atti siano commessi con minori di 14 anni in cambio di denaro o altra utilità.