Reati propri esclusivi: incriminano condotte che, senza la qualifica soggettiva dell'agente, sarebbero perfettamente lecite (ad es. l'abuso d'ufficio). Reati propri non esclusivi: incriminano condotte che, senza la qualifica soggettiva dell'agente, costituiscono comunque un reato comune (ad es. concussione–estorsione).
I reati «propri», sono quei reati che, a causa della particolare natura del bene giuridico protetto, che si presta ad essere offeso soltanto da soggetti particolari, possono essere commessi da chi rivesta determinate «qualifiche» o «condizioni». Ad esempio, sono reati propri, il peculato (art.
Da notare bene. Affinché l'extraneus possa concorrere nel reato con l'intraneus, è necessario che il primo sia a conoscenza della qualifica soggettiva del secondo. L'extraneus è il concorrente privo della particolare condizione giuridica; mentre l'intraneus è l'esecutore dotato della particolare qualifica in questione.
Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio possono commettere alcuni reati – detti “propri” – la cui disciplina prevede che il soggetto agente rivesta determinate cariche “pubbliche” tipiche, appunto, del pubblico ufficiale e del preddetto incaricato di pubblico servizio.
117 c.p., il quale dispone che “se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo di reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato.