Quali sono i vizi della volontà di un contratto?

Domanda di: Dr. Luigi Ferri  |  Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2023
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I vizi della volontà cui la legge attribuisce rilevanza sono l'errore, il dolo e la violenza (art. 1427 Cod. Civ.). Essi non producono il grave effetto della nullità del negozio, ma una conseguenza minore: l'annullabilità.

Quali sono i vizi dei contratti?

I vizi del consenso previsti in materia contrattuale sono l'errore, la violenza ed il dolo. Ogni contratto stipulato in presenza di uno di questi vizi può essere annullato su richiesta della parte il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo.

Quali sono i vizi della volontà che possono rendere annullabile un contratto?

Gli articoli 1427 disciplinano l'annullabilità del contratto per vizi della volontà: errore, violenza e dolo. L'azione di annullamento in questi casi è prevista a favore del soggetto in errore, di chi sia stato vittima di violenza e di chi sia stato raggirato (dolo).

Cosa si intende per vizi della volonta?

Tra gli elementi essenziali del negozio giuridico c'è la volontà, la cui formazione può essere alterata dai cosiddetti vizi del consenso, che sono il dolo, l'errore e la violenza. Il dolo e l'errore influenzano la conoscenza; la violenza incide sulla decisione della parte.

Quali sono le cause che possono portare all annullabilità di un contratto?

Il contratto è annullabile quando una delle parti era legalmente incapace di contrattare (minore, interdetto, inabilitato) o in caso di incapacità di intendere e di volere della parte. Inoltre, il contratto è annullabile nei casi di errore, violenza minacciata o dolo.

F 21 Il contratto. I vizi della volontà