L'articolo 3 della Costituzione, come noto, recita «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
3 costituzione sancisce il principio di eguaglianza formale in base al quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Non esistono più distinzioni in base al titolo nobiliare, al grado o all'appartenenza ad una classe sociale. Lo stato non deve quindi effettuare discriminazioni tra i cittadini.
E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
L'articolo 3 sancisce che la legge non può fare discriminazioni in base al sesso dei cittadini, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali. L'elenco è così ampio da ricomprendere qualsiasi forma di diversità, anche quelle non espressamente indicate.
Quali sono i principali riferimenti normativi nazionali ed internazionali che vietano le azioni discriminatorie rispetto all'accesso al mercato del lavoro?
Normativa di riferimento
Art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Art. 14 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Art. 3 e 37 Costituzione della Repubblica italiana.