Domanda di: Ortensia De luca | Ultimo aggiornamento: 12 dicembre 2023 Valutazione: 4.3/5
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Possono divenire oggetto della collazione tutte quelle donazioni (dirette e indirette, traslative e costitutive, liberatorie o remuneratorie) effettuate in vita dal de cuius. È tuttavia necessario, affinché possa configurarsi l'obbligo della collazione ereditaria, che di vera e propria donazione si tratti.
La collazione ereditaria è l'operazione con cui determinati soggetti ossia i figli, i loro discendenti nonché il coniuge del de cuius, sono chiamati a conferire nella massa ereditaria tutti i beni – mobili e immobili – ricevuti a titolo di donazione o per mezzo di disposizioni testamentarie dal de cuius.
Quando una donazione non rientra nell asse ereditario?
Se nell'atto di donazione troviamo scritto che la donazione è fatta in conto di legittima con dispensa dalla collazione il donatario alla morte del donante non è tenuto alla collazione, non deve conferire la donazione nell'eredità.
742 del codice civile. “Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze.
Le donazioni(1) [769 ss., 809 c.c.], il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione [559 c.c.] fino alla quota medesima(2). Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento(3) [554 c.c.].