Il diritto bellico, in diritto, identifica l'insieme delle norme giuridiche (sia a livello nazionale sia internazionale) che disciplinano la condotta delle parti in una guerra. Consiste in regole che limitano e regolamentano i cosiddetti "mezzi e metodi di guerra", cioè le armi e le procedure per il loro impiego.
Sulla base di questi criteri, sono state vietate esplicita- mente diverse armi nelle convenzioni internazionali tra cui le mine antiuomo, le armi a grappolo, le armi laser accecanti, i proiettili Dum-dum, le armi biologiche e le armi chimiche. Alcuni di questi divieti valgono anche come consuetudine internazionale.
2427 del 2018, la prima redatta nel 1999, si riferiscono a: arruolamento e uso dei bambini nel conflitto armato, la loro uccisione e menomazione, stupro e altre forme di violenza sessuale, sequestro dei bambini, attacchi alle scuole e ospedali e rifiuto di accesso umanitario ai bambini.
Secondo l'articolo 11 della Costituzione «l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali».
Diritto di guerra: dalla morale alla codificazione giuridica
L'unica eccezione al divieto di utilizzo della forza armata è proprio il diritto all'autodifesa (articolo 51): se uno Stato subisce un'aggressione da parte di un altro Stato, è legittimato a difendersi usando la forza.