Domanda di: Sue ellen Bianchi | Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2026 Valutazione: 4.2/5
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Le scale condominiali sono parti comuni indispensabili (art. 1117 c.c.), soggette a regole di sicurezza, manutenzione e ripartizione spese. Devono avere corrimano obbligatori (sopra i 50 cm), altezza gradini tra 16-20 cm, pedata ≥ ≥ 30 cm, e parapetti di 100 cm. La pulizia e manutenzione sono obblighi solidali; i costi si ripartiscono in proporzione all'altezza del piano (art. 1124 c.c.).
Una scala a norma deve avere gradini con pedata minima di 30 cm e alzata tra 15 e 20 cm, rispettando la formula 2A+P = 62/64 cm per un passo comodo, con parapetto di almeno 100 cm e corrimano (altezza 90/100 cm), per garantire sicurezza e accessibilità, con gradini antiscivolo e profili arrotondati per evitare inciampi, rispettando sempre le normative locali e nazionali (come D.Lgs 236/89).
1117 del Codice Civile, le scale rientrano tra le parti comuni dell'edificio, in quanto indispensabili per il godimento delle unità immobiliari. Esse comprendono non solo i gradini, ma anche i pianerottoli, il corrimano, la ringhiera e gli eventuali rivestimenti.
Quali sono le normative di sicurezza per le scale condominiali?
Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 236/1989, le scale interne ai condomini devono essere dotate di un corrimano. In particolare, la legge dispone che, per tutte le scale con un dislivello superiore a 50 centimetri, sia obbligatoria l'installazione di un corrimano almeno su un lato.
Quanto deve essere il pianerottolo nelle scale in regola?
L'altezza H di singole rampe non deve essere superiore a 3000 mm. In caso contrario è necessario un pianerottolo prima della rampa successiva. La lunghezza dei pianerottoli l deve essere di almeno 800 mm e in ogni caso uguale o maggiore alla larghezza libera w della scala.