La liquidazione del TFR, per i contratti cessati il 30 giugno 2023, avverrà non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto. Decorso tale termine, l'INPS dovrà liquidare il TFR entro i 3 mesi successivi. I supplenti il cui contratto cessa il 30 giugno 2023 non percepiranno la somma prima di luglio 2024.
A partire dal 2019 Noipa deve trasmettere all'Inps i dati contrattuali e retributivi, dal momento che sarà quest'ultimo a dover procedere col pagamento del TFR. Gli interessati, quindi, sul portale Noipa potranno solo visionare quando il portale ha provveduto a inoltrare il tutto all'Inps.
Nel 2022 gli insegnanti precari che erano titolari di un contratto fino al 30 giugno o fino al 31 agosto potranno ricevere l'importo totale riconducibile al TFR tra l'estate e l'autunno del 2023, visto che tale pagamento avviene dopo 12 mesi o al massimo 15 mesi dalla cessazione del servizio.
Poiché non c'è un chiaro riferimento normativo puoi liquidare il TFR seguendo quelle che sono le regole del buon senso. Le organizzazioni, salvo problemi di liquidità, versano il TFR in concomitanza con l'ultima busta paga o al massimo entro i successivi 30 – 45 giorni.
Cliccando sul tasto «Ricerca» è possibile visualizzare la tabella contenente l'elenco delle pratiche TFR che soddisfano i criteri di ricerca. Selezionando la voce «Dettaglio», associato a ciascuna riga della lista prodotta dalla ricerca, viene emessa una schermata contenente il dettaglio della pratica TFR.