157 comma 1 statuisce che, la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, e comunque, per un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto ovvero quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Il termine della prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato. Invece, per quanto concerne il reato tentato riguarda il giorno in cui è cessata l'attività del colpevole. Per il reato permanente invece, dal giorno in cui è cessata la permanenza.
Il reato di violenza sessuale si prescrive in dieci anni, perché il codice penale lo punisce con la reclusione sino a dieci anni. Il furto semplice si prescrive in sei anni, perché la pena massima prevista è la reclusione sino a tre anni, ma secondo la legge nessun delitto si può prescrivere prima dei sei anni.
Ad ogni modo è stato accertato che la durata media di un processo penale, dalla fase delle indagini preliminari fino alla sentenza della Corte di Cassazione si attesta intorno ai 1.600 giorni (circa quattro anni e mezzo).
La sospensione della prescrizione si verifica laddove vi sia una particolare disposizione di legge che imponga che il procedimento, il processo penale o i termini di custodia cautelare si sospendano. Altre cause di sospensione sono l'autorizzazione a procedere e il deferimento della questione ad altro giudizio.