Possono accedere alla misura gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del c.p.p..
Inoltre, ai sensi dell'art. 168 bis comma 4 la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. Sono esclusi invece dalla messa alla prova i delinquenti abituali, professionali e per tendenza.
La messa alla prova consente a un condanno di evitare la punizione, svolgendo lavori di pubblica utilità, attività di volontariato e affidamento ai servizi sociali. E' una possibilità prevista soltanto per i reati non particolarmente gravi.
Laddove sia contestato un reato sanzionato, nel massimo edittale, come previsto all'articolo 168-bis del codice penale, sarà possibile accedere ai benefici previsti formulando l'apposita istanza. Questa potrà essere formulata personalmente dall'imputato o per mezzo del proprio difensore di fiducia.
Solo laddove dagli accertamenti svolti risulti l'impossibilità di svolgere l'attività che forma oggetto del programma, il giudice potrà negare l'accesso alla messa alla prova, in quanto il programma di trattamento presentato non potrà essere svolto, neppure se opportunamente modificato, rilevandosi inidoneo allo scopo ...