Domanda di: Gianantonio Ferrari | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.1/5
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ATTENZIONE: non risulta possibile utilizzare il ravvedimento operoso nel caso in cui il contribuente abbia ricevuto la notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni, i controlli automatici e i controlli formali delle dichiarazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n.
Il ravvedimento è precluso se la violazione è stata già constatata o sono iniziate ispezioni o verifiche o altre attività amministrative delle quali l'autore della violazione ha avuto formale conoscenza.
N.b. Il ravvedimento operoso prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a due e cinque anni (cosidetto "ravvedimento lunghissimo") solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali come IMU e TASI.
Quante rate si possono fare con ravvedimento operoso?
Non è possibile rateizzare gli importi dovuti a titolo di ravvedimento; la rateazione, infatti, può essere applicata solo se prevista dalla legge. Questo concetto, dapprima esposto con la Circolare 28/E del 23.06.2011, è stato confermato anche nella risoluzione n. 67/E del 23.06.2011.
In caso di mancato pagamento, se il versamento viene eseguito entro trenta giorni dalla data di scadenza, la sanzione da pagare attraverso ravvedimento operoso è pari a 1/10 di quella ordinaria. Se i versamenti di regolarizzazione vengono effettuati entro 15 giorni, la sanzione è pari a 1/15.