Un impianto fotovoltaico è considerato bene immobile quando presenta un solido collegamento strutturale e funzionale con il suolo o l'edificio, in particolare se classificato in categoria catastale D/1 o D/10. Secondo la Cassazione (sentenza n. 6840/2024), i grandi parchi fotovoltaici sono immobili, a prescindere dalla loro amovibilità, se la loro funzione principale è la produzione di energia per la vendita.
Quando un impianto fotovoltaico va dichiarato al catasto?
Secondo la Circolare 36/E del 2013 dell'Agenzia delle Entrate, l'obbligo di accatastamento sussiste quando l'impianto fotovoltaico incide sulla rendita catastale dell'immobile con un aumento pari o superiore al 15%.
In particolare, l'impianto fotovoltaico classificato o classificabile nella categoria catastale D/1 o D/10 costituisce un bene immobile strumentale per natura per il quale torna applicabile l'articolo 10, primo comma, n. 8-ter) del DPR n. 633 del 1972.
Un impianto fotovoltaico è generalmente considerato una pertinenza dell'immobile, il che significa che viene ceduto insieme alla casa in caso di vendita. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile trasferire l'impianto nella nuova abitazione, anche se il processo comporta costi e verifiche tecniche.
La distinzione tra beni immobili e beni mobili è stata dunque ispirata dal criterio naturalistico: infatti sono considerati beni immobili le cose che per loro natura non si possono trasportare da un luogo ad un altro senza alterarne la consistenza; quelli mobili, invece, quelli che si possono trasportare senza tali ...