Domanda di: Ing. Ursula Ferrari | Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023 Valutazione: 4.9/5
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Non ci può essere reato di furto se la cosa mobile sottratta non appartiene ad altro rispetto rispetto all'agente. Si tratta dunque di un requisito essenziale, non solo per il furt,o ma per molte fattispecie di delitti criminosi contro il patrimonio.
Se quanto detto è esatto, non sarà configurabile come furto il mero spostamento della cosa da un luogo ad un altro, dato che tale comportamento non configura la sottrazione. Per aversi furto, infatti, si esigerà che la cosa sia trasportata in un luogo prefissato (atto di ablatio “sottrazione”).
Come si vedrà, per aversi furto occorre impossessarsi di un bene mobile altrui sottraendolo a chi lo detiene legittimamente, con la precisa intenzione di trarne un profitto. Ciò significa che non si commette furto se si occupa un terreno altrui oppure se si prende una cosa di altri per mero errore.
Il furto c.d. “semplice” ricorre allorquando qualcuno si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. E' considerata cosa mobile anche l'energia elettrica o altra energia che abbia valore economico (commette furto, ad esempio, chi abusivamente si “allaccia” alla corrente).
Per questo motivo, il delitto di furto sarebbe consumato quando l'agente ha acquistato la disponibilità della cosa al di fuori dalla vigilanza della persona offesa, e non al momento della semplice sottrazione; viceversa, prima che avvenga l'impossessamento, è configurabile solo il tentativo di furto.