La continuità di servizio per il personale ATA si perde principalmente a causa della mobilità volontaria (trasferimento o passaggio di ruolo/profilo richiesto e ottenuto) e dell'assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale. Il punteggio maturato si azzera anche accettando una supplenza su altro profilo (art. 59 CCNL) o da GPS.
Mobilità docenti 25/26: continuità di servizio si perde con assegnazione provvisoria. Nella mobilità la continuità di servizio si matura dopo un triennio svolto nella scuola di titolarità, nella stessa tipologia di posto o classe di concorso. Si perde in caso si ottenga l'assegnazione provvisoria.
Punteggio di continuità: si perde dopo assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale. La continuità di servizio si interrompe con perdita del punteggio maturato, sia con l'assegnazione provvisoria provinciale che interprovinciale.
Come si calcola la continuità di servizio nella scuola ATA?
Pertanto al docente che abbia prestato servizio per almeno 3 anni nella stessa scuola spettano 6 punti, mentre al docente che abbia svolto servizio per almeno quattro anni spettano 8 punti (6+2). Al docente che abbia svolto servizio nella stessa scuola per 7 anni spettano invece 16 punti (6 punti + 4 punti + 6 punti).
Come si valuta la continuità di servizio nella scuola?
Dunque, stando alla nota 5bis, la continuità nella scuola si valuta, già dal primo anno di servizio maturato (tenuto conto che l'anno in corso non si valuta), 5 punti ogni anno entro il quinquennio e 6 punti ogni anno dal sesto in poi.