La giunta comunale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a: a) 7 componenti nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure capoluogo di provincia; b) 6 componenti nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; c) 5 ...
La giunta è un organo collegiale composto dal sindaco, che ne è anche presidente, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto comunale, che nelle regioni a statuto ordinario non deve essere superiore a un quarto,[2] arrotondato in eccesso, del numero dei consiglieri comunali, computando a tale fine anche il ...
Il consiglio comunale è composto dal sindaco e: a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti; b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; d) da 40 membri nei comuni con popolazione ...
Giunta comunale 1. Il sindaco eletto al primo turno, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i consiglieri del comune ovvero tra gli elettori del comune in possesso dei requisiti di eleggibilita' richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.
Il sindaco nomina i componenti della giunta comunale, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta. Rientra nei suoi poteri anche la revoca degli assessori, previa motivata comunicazione al consiglio (articolo 46, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).