La prescrizione per il reato penale di abuso edilizio interviene generalmente dopo 4 anni (o 5 anni se ci sono stati atti interruttivi come un rinvio a giudizio) dal completamento dei lavori. Tuttavia, è fondamentale distinguere che l'ordine di demolizione (sanzione amministrativa) non va mai in prescrizione e può essere applicato dal Comune in qualsiasi momento, anche dopo decenni.
Dunque la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui l'abuso è stato commesso; nei casi in cui, invece, fosse complesso risalire a questo termine, è rilevante il momento in cui le autorità accertano la presenza dell'abuso edilizio.
Per le contravvenzioni edilizie, il termine di prescrizione è di quattro anni, che può estendersi a cinque in presenza di atti interruttivi. Il calcolo di questo termine inizia dal giorno in cui il reato si è consumato.
L'abuso edilizio totale rappresenta la violazione più grave. Si verifica quando non esiste alcun permesso di costruire o titolo analogo che autorizzi la costruzione della struttura abusiva. Rientrano in questa categoria anche i casi in cui l'autorizzazione è presente ma è completamente inefficace o invalida.
Gli abusi edilizi non sanabili sono interventi che violano le normative urbanistiche e non possono essere regolarizzati tramite sanatoria, principalmente perché non rispettano il requisito della doppia conformità (normativa attuale e di quando furono eseguiti) e si verificano in aree vincolate (paesaggio, rischio idrogeologico, beni culturali, parchi) o in contrasto con le norme antisismiche, comportando obbligo di demolizione, acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale e sanzioni più severe.