Il limite alla “sospensione” comminabile dal Consiglio di Classe è di 15 giorni. Nel caso si voglia allontanare lo studente per un periodo superiore dovrà provvedere il Consiglio di Istituto. È nulla la sanzione emanata da un organo incompetente, ad esempio la sospensione comminata da un docente.
La sospensione è correlata alla condotta dello studente, potendo essere attivata anche in caso di ripetute note disciplinari. La sanzione, che può comportare la bocciatura (non ammissione al successivo anno scolastico) dell'alunno, è applicabile anche nei confronti dei docenti.
La reiterazione delle mancanze (3 note disciplinari scritte) comporteranno la sospensione (da 1 a 5 giorni), proporzionata alla mancanza disciplinare. Le mancanze disciplinari incidono sul voto di condotta. (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).
La sospensione dal lavoro – meglio chiamata «sospensione dal servizio e dalla retribuzione» – è una delle misure sanzionatorie più gravi se si esclude il licenziamento. La durata della sospensione non può essere superiore a 10 giorni: se è disposta per un periodo superiore, si riduce automaticamente a tale termine.
La sospensione fino a un mese è prevista a seguito di: atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza che dovrebbero caratterizzare la funzione; nonché per gravi negligenze in servizio; violazione del segreto d'ufficio; omissione degli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.