Art. 28, comma 5, del CCNL scuola 2006-2009 è definito e fissato che sono previste 25 ore per settimana per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, 22 ore per la scuola primaria più due ore di programmazione, 18 ore nella secondaria di primo e secondo grado, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Il R.D.L. n. 692 del 1923 stabilisce l'orario massimo di lavoro in 8 ore giornaliere. Il superamento dell'orario normale è ammesso per non più di due ore giornaliere, determinandosi in tale ipotesi il cosiddetto “straordinario legale” che, ai sensi dell'art.
Quanti pomeriggi deve fare l'insegnante di sostegno?
In questa ipotesi la scuola è tenuta ad assegnare all'alunno un quarto dell'orario previsto dalla legge di un insegnante di sostegno: 6 ore e un quarto per la scuola dell'infanzia, 5 e mezzo per la primaria e 4 e mezzo per la scuola secondaria.
il docente non può avere una sola ora giornaliera di insegnamento) o il numero massimo di ore consecutive (es. il docente non può avere 5 ore consecutive), o comunque per particolari esigenze in relazione alla struttura organizzativa della scuola.
Tutti i docenti usufruiscono, quindi, del giorno libero, compresi gli insegnanti con orario di servizio completo in due o tre scuole. E per quanto riguarda i docenti precari? Tecnicamente, anche per il personale con contratto a tempo determinato è previsto il diritto al giorno libero settimanale.