In assenza di preavviso, il recedente che intende esercitare il diritto di recesso è tenuto a corrispondere all'altra parte un'indennità (“indennità sostitutiva del preavviso” o più comunemente “indennità di mancato preavviso”) pari all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stesso.
235 del CCNL stabilisce che “In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”.
Come viene trattenuto il mancato preavviso in busta paga?
In caso di mancato preavviso da parte del dipendente, scatta la cosiddetta “indennità di mancato preavviso” o “indennità sostitutiva del preavviso“. Questa viene pagata mediante trattenuta sulle somme che l'azienda deve versare all'atto della cessazione del rapporto (eventuale ultima mensilità e/o TFR).
Cosa succede se il lavoratore rinuncia al preavviso?
Dimissioni: la rinuncia al preavviso da parte del datore di lavoro fa venir meno il diritto alla relativa indennità sostitutiva. L'istituto del preavviso. Il recesso di una delle parti dal vincolo contrattuale costituisce un atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo.
L'accordo di prolungamento del preavviso per le dimissioni sarebbe quindi legittimo se, ad esempio, venisse prolungato anche il preavviso per il licenziamento e il lavoratore ricevesse l'attribuzione di benefici economici e di carriera in funzione corrispettiva del vincolo assunto (Cass. n.