Domanda di: Sig. Gianriccardo Donati | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.2/5
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I vizi occulti, peraltro, devono essere denunciati entro 8 giorni dalla scoperta; nel caso dell'immobile costruito sul terreno del proprietario, la responsabilità per eventuali vizi occulti sarà dell'appaltatore. La sua garanzia ha una durata di due anni e il termine di decadenza per la denuncia è di 60 giorni.
Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia per i vizi può essere esclusa o limitata tramite un patto tra venditore e compratore.
Con una semplice contestazione scritta (seguita da un'eventuale perizia), si può avviare la denuncia dei vizi, da trasmettere al venditore entro 8 giorni dal momento esatto della scoperta di questi ultimi.
“Si intendono per vizi occulti, quei vizi che si manifestano in un momento successivo alla consegna o che non possono ritenersi facilmente riconoscibili, perché richiedono un esame accurato del bene con l'impiego di nozioni e mezzi tecnici particolari”.
Può però capitare che, dopo aver acquistato casa, emergano dei vizi non riscontrati prima della sottoscrizione del contratto di compravendita, come scarichi difettosi, infiltrazioni, cedimenti dei balconi o difformità degli impianti: si tratta dei cosiddetti vizi occulti.