Domanda di: Audenico Villa | Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023 Valutazione: 5/5
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7, dispone l'obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro effettuate sul territorio nazionale, nonché i trasferimenti al seguito da e verso l'estero di oro, il cui importo sia pari o superiore alla soglia prefissata, attualmente pari a euro 12.500 (tale soglia è regolamentata in base all'art.
L'art. 1, comma 2, della L. 7/2000 prevede l'obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro nonché i trasferimenti al seguito da e verso l'estero di oro di importo pari o superiore a euro 12.500.
Il possesso di oro di per se non è tassato, ma si deve dichiarare all'unità di informazione Finanziaria tutte le compravendite di oro con un valore pari o superiore a 12.500 euro. Quando l'acquisto è effettuato da un rivenditore, sarà questi ad effettuare la comunicazione per nostro conto.
Il possesso di oro non è tassato, ma devono essere dichiarate all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) entro la fine del mese successivo tutte le compravendite di oro con un valore pari o superiore ai 12.500€.
La legge prevede che è possibile vendere oro usato senza alcun limite di quantità, attività come questo compro oro Firenze non hanno alcuni limite di acquisto di oro da un punto di vista del peso.