Domanda di: Ing. Cristyn Palmieri | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 5/5
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In sintesi: salvo proroghe, il saldo e l'eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell'anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l'eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.
Nel caso in cui ci si accorge di non riuscire a pagare le imposte, è meglio chiedere un ravvedimento operoso e una rateizzazione. In questo modo gli interessi e le sanzioni riguarderanno solo le rate non pagate e non l'intero importo del debito fiscale.
due rate, se l'acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima (insieme al saldo) pari al 40% entro il 30 giugno (se quest'anno ciò non è avvenuto, con la maggiorazione dello 0,40% entro il prossimo 22 agosto) la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.
La sanzione viene ridotta della metà (passando dal 30% dal 15% dell'importo dovuto) qualora il ravvedimento avvenga entro 90 gg dalla scadenza del pagamento dovuto.