Domanda di: Lorenzo Ferri | Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2023 Valutazione: 5/5
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L'amnistia pu ò essere: — propria, per i reati per cui non sia ancora intervenuta la condanna; essa estingue il reato; — impropria, se interviene dopo la sentenza irrevocabile di condanna; essa estingue le pene principali e quelle accessorie, ma non gli altri effetti penali della condanna.
L'amnistia propria interviene ad estinguere il reato prima che vi sia stata una condanna irrevocabile, per ciò distinguendosi dall'amnistia impropria. Per il provvedimento che dispone l'amnistia è necessaria un'apposita legge adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera (art. 79).
Può estinguere il reato mentre il procedimento penale è in corso (amnistia propria), oppure può intervenire dopo che è stata pronunciata una sentenza penale definitiva di condanna (amnistia impropria ex art. 151 comma I parte 2° c.p.).
Infatti, tra amnistia e indulto, l'amnistia concede l'estinzione del reato (e anche della pena); l'indulto, invece, consente solamente l'estinzione della pena relativa ad un reato. Se l'amnistia consente di cancellare del tutto il reato, l'indulto concede di eliminare la pena, ma il reato resta comunque come compiuto.
Sono stati esclusi tuttavia i reati di maggiore allarme sociale, quali, ad esempio, associazioni sovversive, sequestro di persona, atti di terrorismo, pornografia minorile, violenza sessuale, tratta di persone, usura.