Il decreto legge deve essere firmato dal Presidente della Repubblica e convertito in legge entro 60 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'ordinanza è, invece, un provvedimento in genere di un ordine monocratico che regola lo svolgimento di un processo.
Con la sentenza n. 4 del 1977 la Corte ha ribadito che le ordinanze del Prefetto non possono certamente essere ricomprese tra le fonti del nostro ordinamento giuridico in quanto non innovano il diritto oggettivo, né sono equiparabili ad atti con forza di legge, sebbene autorizzate a derogare a quest'ultima.
Atto con valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione.
Una delle forme con cui il giudice può emettere provvedimenti, accanto alla sentenza e all'ordinanza. Secondo l'art. 135 c.p.c., il decreto viene pronunciato d'ufficio o su istanza di parte (scritta o orale), generalmente in assenza di contraddittorio.
Provvedimento provvisorio con forza di legge, emesso dal governo in caso di urgente necessità, la cui efficacia viene meno se non è convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni dall'atto di emanazione.