La decisione sui giorni di smart working spetta principalmente al datore di lavoro, in accordo con il dipendente, basandosi sulle esigenze organizzative aziendali. Non esiste un numero minimo o massimo di giorni per legge; la gestione avviene tramite accordi individuali scritti, che definiscono le modalità di lavoro agile.
Nonostante queste specifiche, però, il datore di lavoro è libero di decidere se prevedere o meno, tra le modalità di lavoro della sua azienda, lo smart working. In caso decida di non inserirlo, i dipendenti appartenenti alle già citate categorie, non possono richiedere di avvalersi di questa modalità di lavoro.
2. Ove la/il dipendente sia in part-time verticale semplice su base settimanale, potrà avvalersi di 1 giorno a settimana di lavoro agile. 3. Le giornate di lavoro agile oggetto dell'accordo, non fruite nella settimana per esigenze di servizio, possono essere recuperate, entro il mese successivo.
Quali sono le nuove regole per lo smart working nel 2025?
Nel 2025, la normativa italiana sullo smart working torna alla disciplina ordinaria, richiedendo l'accordo individuale tra datore e lavoratore, ma introduce novità significative dal 12 gennaio: comunicazione obbligatoria entro 5 giorni al Ministero tramite portale telematico, sanzioni per il mancato adempimento, e rafforzate tutele per i fragili (con possibili deroghe all'accordo individuale), oltre a nuovi obblighi informativi sulla sicurezza per le aziende.
Il datore di lavoro è obbligato a concedere lo smart working?
Il datore di lavoro non può negare lo smart working, in maniera irragionevole o discriminatoria al lavoratore una volta accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile. Ai sensi dell'art. 39, co. 2, D.l. n.