In sostanza, mentre il debitore che eccepisce la prescrizione è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova può essere fornita soltanto avvalendosi dell'ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l' ...
il debitore eccipiente (ossia il debitore che solleva l'eccezione di prescrizione) è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge (nel caso in esame, tre anni), il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito ma con forme limitate.
Una volta calcolata la prescrizione e verificato che esistono i presupposti per contestarla e farla valere, sarà necessario sollevare la questione in forma scritta, attraverso una lettera di messa in mora oppure una diffida. All'uopo, si consiglia di utilizzare una raccomandata a/r.
La prescrizione decorre dal giorno in cui si puo' far valere il diritto e termina quando si e' compiuto l'ultimo giorno. Il calcolo dev'essere fatto considerando il calendario comune (quindi comprendendo sabati e festivi) e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. Art.