Chi deve fare la convalida del punteggio per il personale ATA?
Domanda di: Dr. Ivonne Mancini | Ultimo aggiornamento: 4 giugno 2026 Valutazione: 4.3/5
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La convalida del punteggio per il personale ATA (graduatorie di terza fascia) spetta al Dirigente Scolastico della scuola che stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie. Questa scuola, spesso definita "capofila", verifica i titoli dichiarati e, se necessario, rettifica il punteggio, notificando il decreto di convalida all'interessato.
Il punteggio assegnato dal sistema deve essere controllato e validato dalla scuola «capofila». Nell'istanza online, assieme alla scuola capofila, vengono inserite anche le 30 scuole prescelte. Se non vengono indicate le 30 scuole verrà attribuita la sola scuola destinataria della domanda.
LA CONVALIDA DEL PUNTEGGIO VIENE RILASCIATA DALLA SCUOLA DOVE SI EFFETTUA LA PRIMA SUPPLENZA. A me non l'ha inviato ne la segreteria ne l'usp, a chi dovrei rivolgermi? Solitamente lo fa la scuola presso la quale effettui il primo servizio e ha validità di due anni.
Cosa succede se la scuola non convalida il punteggio?
In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente scolastico cui è indirizzata la domanda dell'aspirante, provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
La normativa stabilisce che l'istituzione scolastica è tenuta a controllare i titoli dichiarati dagli aspiranti, mentre l'Ufficio Scolastico Provinciale è incaricato di convalidarli o rettificarli, qualora siano riscontrate irregolarità.