Nelle utilizzazioni del personale docente, la precedenza assoluta è riconosciuta a disabilità gravi (Legge 104/92, art. 21 e 33 comma 6), lavoratori emodializzati, non vedenti, e personale trasferito d'ufficio negli ultimi 8 anni. Seguono poi esigenze di ricongiungimento al coniuge, assistenza a figli/parenti, e cariche pubbliche.
Le operazioni di utilizzazione precedono quelle di assegnazione provvisoria, e a loro volta le operazioni nell'ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia. Per quanto riguarda i docenti, le operazioni sui posti di sostegno precedono quelle sui posti comuni.
Quali sono le precedenze per le assegnazioni provvisorie nel 2025?
Per l'anno scolastico 2025/26, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata per l'a. s. 2017/2018 e successivi. È obbligatorio indicare come prima preferenza l'istituzione scolastica di precedente titolarità.
Come si selezionano le precedenze nelle assegnazioni provvisorie?
Una volta indicata una precedenza, non sono più selezionabili le precedenze con ordine di priorità più basso. Solo per la precedenza relativa all'art. 8, comma 1, punto III, lettera e), il docente deve indicare il comune per il quale ha diritto alle cure, tramite il pulsante “Scegli Comune” (punto 4 dell'elenco).
Quale delle due istanze, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione, prevale?
Quale delle due istanze prevale? Se l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria fossero state richieste entrambe per la provincia A, non c'è dubbio che a prevalere è l'utilizzazione sul sostegno perché viene prima dell'assegnazione provvisoria sulla disciplina o in subordine su posto di sostegno.