Domanda di: Quasimodo Guerra | Ultimo aggiornamento: 13 giugno 2026 Valutazione: 5/5
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In base al codice di procedura penale italiano (artt. 535 e 692 c.p.p.), le spese del processo penale e quelle per il mantenimento negli stabilimenti di pena sono a carico del condannato. Lo Stato anticipa tali costi, che includono atti, periti e mantenimento in carcere, per poi chiederne il rimborso. L'obbligazione grava sui beni del condannato.
Le spese sono a carico del detenuto. Regole più restrittive sono previste per i regimi speciali. La richiesta deve essere indirizzata, per gli imputati, all'Autorità Giudiziaria che procede; per i condannati (anche con sentenza di primo grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata al direttore dell'istituto.
Dispositivo dell'art. 535 Codice di procedura penale. 1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali [691] [relative ai reati cui la condanna si riferisce](1).
Chi paga le spese di giustizia nel processo penale?
4, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) specifica che le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private (ad esempio, la perizia effettuata su istanza dell'imputato) e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza.
L'articolo 91 del Codice di procedura civile disciplina la cosiddetta condanna alle spese processuali. Il principio cardine è che chi perde la causa deve rimborsare all'avversario tutte le spese sofferte a causa del giudizio: dalle imposte, bolli e diritti di cancelleria all'onorario del proprio avvocato.