Domanda di: Dr. Domingo Caruso | Ultimo aggiornamento: 19 marzo 2023 Valutazione: 4.3/5
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Nell'art. 2476 c.c. si legge: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
L'art. 2476, comma 7, c.c. , introdotto dalla riforma del diritto societario (D. lgs. 6/2003), stabilisce che i soci della s.r.l. siano solidalmente responsabili con gli amministratori quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci, i terzi.
Il socio illimitatamente responsabile risponde delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio, come se il debito fosse suo. In tali casi si applica l'articolo 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale), in base al quale il patrimonio del debitore comprende i beni presenti e quelli futuri.
Nella società semplice delle obbligazioni (debiti) sociali risponde anzitutto la società con il proprio patrimonio, che costituisce pertanto garanzia primaria per i creditori.
Le obbligazioni sono rappresentative dei debiti di tipo pecuniario assunti in nome della società (rappresentano somme di denaro di cui la società è debitrice). Si tratta di titoli di credito a reddito fisso emessi in massa (nominativi o al portatore) dalle società per azioni e in accomandita per azioni.