Il medico competente, in base al risultato della visita medica di cui all'art. 41, comma 2 del Decreto 81, esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica. I giudizi di idoneita alla mansione di un lavoratore possono essere diversi.
Il medico competente può richiedere, a sua discrezione, di effettuare esami o accertamenti aggiuntivi qualora lo ritenga necessario. Al termine della visita, il medico compila il referto, nel quale viene indicato innanzitutto se il dipendente è o meno in buona salute ed è quindi idoneo al lavoro.
Chi decide l'idoneità alla mansione di un dipendente in azienda?
Il medico competente, qualora esprima, attraverso la sua diagnosi, un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, parziale o totale, temporanea o permanente, ne deve informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
A quale figura competente il compito del giudizio di idoneità alla mansione?
Il medico competente ha infatti il compito di formulare un giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione, poiché ogni azienda sanitaria ha l'obbligo di tutelare i propri dipendenti dai rischi che possono essere correlati alla mansione, in particolare se il dipendente presenta problemi di salute o patologie che ...
Come si definisce la valutazione dell idoneità alla mansione lavorativa?
Il giudizio di idoneità/Inidoneità del lavoratore alla mansione è espresso dal Medico Competente sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui all'Art. 41 c. 2 del D. Lgs.