Come avviene la riunione dei giudizi?

Domanda di: Gilda Benedetti  |  Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2023
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La riunione presuppone che due processi, pendenti davanti allo stesso giudice, riguardino esattamente la stessa causa, oppure cause fra loro connesse. Nel primo caso (art. 273), se i due procedimenti pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario (tribunale), il giudice li riunisce senz'altro, anche d'ufficio.

A quale giudice si chiede la riunione?

Il provvedimento di riunione ex art. 274 c.p.c. delle cause connesse, ha natura ordinatoria e costituisce esercizio della facoltà discrezionale affidata al giudice di merito incensurabile in Cassazione.

Come chiedere la riunione dei procedimenti?

(1) La riunione può essere disposta d'ufficio ma anche essere richiesta dalle parti con ricorso. (2) Il provvedimento con il quale viene disposta la riunione ha natura ordinatoria e pertanto non può essere impugnato con il regolamento di competenza o con ricorso per Cassazione.

Quando due cause possono essere riunite?

Nel dettaglio, può accadere innanzitutto, seppure in situazioni anormali, che della stessa causa si stiano occupando due o più distinti procedimenti. In tal caso, se essi pendono dinanzi allo stesso giudice è questo a dover direttamente disporne la riunione, anche d'ufficio.

Quando le cause sono connesse?

— oggettiva: due azioni sono connesse quando hanno in comune uno od entrambi gli elementi oggettivi [Causa petendi; Petitum]. In tal caso possono proporsi congiuntamente in un solo processo, anche se i soggetti sono diversi (si ha in tale ipotesi litisconsorzio) o, se proposte separatamente, possono essere riunite.

Il processo penale